Descrizione
Come disposto dalla nota circolare n. 314 del 14/02/2022 della Regione Puglia - Dipartimento Welfare Sezione Inclusione Sociale Attiva Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità, il Comune,che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento, deve vigilare sulla permanenza dei requisiti necessari all'esercizio delle attività autorizzate, secondo la Legge Regionale n. 19/06, art 52 e del regolamento di attuazione n. 4/2007.
A tal fine, il gestore della struttura/servizio socio assistenziale dovrà inoltrare al Comune una dichiarazione sostitutiva in cui si attesti l'assenza di modifiche circa i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali, alla quale seguirà una visita ispettiva in loco.
Al contrario, in caso di modifiche organizzative, strutturali e funzionali dovrà essere inviata al Comune di competenza apposita domanda di convalida dell'autorizzazione mediante la piattaforma web dedicata, resa accessibile all'indirizzo web http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it.
La Legge Regionale n. 19/2006 e il Reg. Reg. n. 4/2007 non prevedono una scadenza dell'autorizzazione al funzionamento, bensì una funzione di vigilanza da parte dell'ente, e una possibile sospensione o revoca della predetta autorizzazione in caso di accertate irregolarità in sede di verifica.
Si invita a prendere visione della circolare.